Documento legale

Condizioni Generali di Contratto

Condizioni generali per la fornitura di servizi di lead generation e comunicazione — mifacciotrovare.it — Versione 1.0, ultimo aggiornamento: 24 Settembre 2026

Nota operativa (da rimuovere prima della pubblicazione): questo documento è una base contrattuale professionale e completa, ma deve essere validato da un avvocato prima dell'uso con il primo cliente, in particolare per: clausole vessatorie da approvare specificamente per iscritto ex artt. 1341-1342 c.c. (limitazione di responsabilità, foro, recesso), regime IVA/fatturazione effettivo, e coordinamento con l'accordo tra i soci.

Art. 1 — Definizioni

  • "Fornitore": [RAGIONE SOCIALE], con sede in [INDIRIZZO], P.IVA [NUMERO], che opera con il marchio "mifacciotrovare.it".
  • "Cliente": l'impresa o il professionista, munito di partita IVA, che sottoscrive l'Ordine. I servizi sono riservati a soggetti che agiscono per scopi imprenditoriali o professionali (B2B); non si applica la disciplina consumeristica.
  • "Ordine": il modulo d'ordine o la proposta commerciale sottoscritta dal Cliente, che individua il pacchetto scelto, i corrispettivi, la Zona, il Settore e i Criteri di Qualificazione. L'Ordine e le presenti Condizioni costituiscono insieme il Contratto; in caso di contrasto prevale l'Ordine.
  • "Richiesta" (o "Lead"): il nominativo di un potenziale cliente del Cliente che soddisfa cumulativamente i Criteri di Qualificazione di cui all'Art. 5.
  • "Zona": l'ambito territoriale indicato nell'Ordine (di norma una o più province).
  • "Settore": la categoria merceologica o professionale dell'attività del Cliente indicata nell'Ordine.

Art. 2 — Oggetto

2.1 Il Fornitore presta a favore del Cliente, secondo il pacchetto indicato nell'Ordine, uno o più dei seguenti servizi: (a) analisi della domanda online nella Zona; (b) progettazione e gestione di campagne pubblicitarie digitali; (c) realizzazione di pagine di destinazione e materiali dedicati al Cliente; (d) predisposizione della Pagina affinché gli utenti finali contattino direttamente il Cliente tramite i recapiti e i moduli ivi presenti, senza intermediazione del Fornitore; (f) servizi di posizionamento, immagine e contenuti, ove previsti dal pacchetto; (g) reportistica mensile.

2.2 Il servizio costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato: il Fornitore si impegna a eseguire le attività con diligenza professionale, ma non garantisce un numero minimo di Richieste, né la conclusione di affari tra il Cliente e gli utenti finali, salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito per iscritto nell'Ordine.

2.3 Eventuali stime di volumi, costi per contatto o risultati comunicate in fase commerciale o nell'analisi preliminare hanno valore puramente indicativo.

Art. 3 — Corrispettivi e pagamenti

3.1 I corrispettivi sono indicati nell'Ordine e si compongono, di norma, di: (a) un corrispettivo di attivazione una tantum, dovuto alla sottoscrizione e non rimborsabile in quanto remunera le attività di analisi e impianto del sistema; (b) un canone mensile anticipato; oppure (c) un corrispettivo unico una tantum per la formula "chiavi in mano". Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.

3.2 Il pagamento avviene con le modalità e alle scadenze indicate nell'Ordine (di norma: attivazione alla firma; canone entro il giorno 5 di ciascun mese, tramite bonifico o addebito ricorrente).

3.3 Budget pubblicitario escluso. Il budget destinato alle piattaforme pubblicitarie (es. Google Ads) non è compreso nei corrispettivi, è concordato con il Cliente ed è versato dal Cliente direttamente alla piattaforma tramite proprio metodo di pagamento. Il Fornitore non applica ricarichi sul budget pubblicitario.

3.4 In caso di ritardo nei pagamenti superiore a 10 giorni, il Fornitore può sospendere i servizi previa comunicazione scritta; si applicano gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002. La sospensione per morosità non interrompe la maturazione dei canoni.

Art. 4 — Durata, rinnovo e recesso

4.1 Il Contratto ha la durata minima iniziale indicata nell'Ordine (di norma 3 mesi; 6 mesi per il pacchetto Autorevole), decorrente dalla data di attivazione delle campagne.

4.2 Decorsa la durata minima, il Contratto si rinnova tacitamente di mese in mese. Ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di 30 giorni, da comunicarsi via PEC o email all'indirizzo indicato nell'Ordine, senza penali.

4.3 Durante la durata minima iniziale il Cliente può recedere solo corrispondendo i canoni residui fino alla scadenza della durata minima, salvo il caso di grave inadempimento del Fornitore.

4.4 Ciascuna parte può risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di grave inadempimento dell'altra parte non sanato entro 15 giorni dalla diffida scritta.

Art. 5 — Natura delle Richieste

5.1 Le Richieste degli utenti finali pervengono direttamente al Cliente attraverso i canali presenti sulla Pagina (numero di telefono, modulo di contatto, altri recapiti del Cliente). Il Fornitore non raccoglie, non seleziona, non intermedia e non rivende le Richieste, che si instaurano esclusivamente tra utente finale e Cliente.

5.2 Il numero, la qualità e l'esito delle Richieste dipendono da fattori esterni al controllo del Fornitore (stagionalità, concorrenza, budget pubblicitario, capacità di risposta del Cliente): esse non costituiscono oggetto di garanzia, ferma l'obbligazione di mezzi di cui all'Art. 2.2.

5.3 Il Cliente prende atto che la tempestività e la qualità della propria risposta alle Richieste incidono in modo determinante sui risultati del servizio.

Art. 6 — Report e ottimizzazione

6.1 Il Fornitore fornisce al Cliente un report mensile contenente i principali indicatori del servizio (a titolo esemplificativo: visualizzazioni, visite alla Pagina, interazioni con i canali di contatto, spesa pubblicitaria).

6.2 Il Fornitore svolge attività continuativa di ottimizzazione delle campagne e della Pagina sulla base dei dati raccolti. Eventuali indicazioni operative richieste al Cliente (es. aggiornamento di foto, orari, recapiti) sono funzionali alla resa del servizio.

Art. 7 — Protezione della Zona (non concorrenza interna)

7.1 Per tutta la durata del Contratto, nei pacchetti che lo prevedono, il Fornitore si impegna a non prestare servizi di generazione contatti a favore di imprese in concorrenza diretta con il Cliente nella medesima Zona e nel medesimo Settore.

7.2 La protezione opera sulla combinazione Zona + Settore indicata nell'Ordine e cessa automaticamente alla cessazione del Contratto o in caso di sospensione per morosità protrattasi oltre 30 giorni.

Art. 8 — Obblighi del Cliente

  • Fornire informazioni veritiere su attività, abilitazioni e servizi offerti, e i materiali richiesti (foto, loghi, testi) in tempi congrui;
  • rispondere alle Richieste degli utenti finali con tempestività e professionalità: il valore di una richiesta decade rapidamente, e la mancata o tardiva risposta del Cliente non è imputabile al Fornitore;
  • comunicare mensilmente, ove richiesto, l'esito dei Contatti ai fini del miglioramento del servizio;
  • utilizzare i dati dei Contatti esclusivamente per rispondere alla richiesta ricevuta, in conformità all'Art. 10;
  • mantenere attivi i pagamenti del budget pubblicitario concordato: l'interruzione del budget sospende di fatto la generazione dei contatti senza responsabilità del Fornitore.

Art. 9 — Proprietà intellettuale e materiali

9.1 I materiali realizzati specificamente per il Cliente e recanti il suo marchio (pagine di destinazione, testi, impostazione grafica dedicata) sono ceduti al Cliente all'integrale pagamento dei corrispettivi dovuti.

9.2 Restano di titolarità del Fornitore: il know-how, i metodi, le strutture di campagna, i modelli e gli strumenti utilizzati per l'erogazione del servizio, nonché il marchio "mifacciotrovare".

9.3 Il Cliente autorizza il Fornitore a citare il proprio nome e marchio quale referenza commerciale, salvo revoca scritta.

Art. 10 — Protezione dei dati personali

10.1 Le Richieste pervengono direttamente al Cliente, che agisce quale autonomo titolare del trattamento dei dati personali degli utenti finali che lo contattano. Il Fornitore tratta quale autonomo titolare i soli dati tecnici e statistici relativi alle campagne e alla Pagina. Ove il Fornitore gestisca per conto del Cliente strumenti che comportino il trattamento di dati degli utenti finali (es. moduli della Pagina), le parti valuteranno la nomina del Fornitore a responsabile ex art. 28 GDPR. [DA VALIDARE COL LEGALE in base all'assetto operativo effettivo.]

10.2 Il Cliente si impegna a: trattare i dati dei Contatti nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 196/2003; utilizzarli esclusivamente per rispondere alla richiesta; non cederli a terzi né utilizzarli per invii promozionali massivi privi di idonea base giuridica; adottare misure di sicurezza adeguate.

10.3 Ciascuna parte tiene indenne l'altra dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da violazioni della normativa privacy a sé imputabili.

Art. 11 — Limitazione di responsabilità

11.1 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave e i limiti inderogabili di legge, la responsabilità complessiva del Fornitore per danni derivanti dal Contratto è limitata all'importo dei corrispettivi (esclusi budget pubblicitari) pagati dal Cliente nei 6 mesi precedenti l'evento dannoso.

11.2 Il Fornitore non risponde di: danni indiretti o lucro cessante; malfunzionamenti, sospensioni o modifiche delle piattaforme terze (motori di ricerca, piattaforme pubblicitarie, servizi di messaggistica) e delle relative politiche; contenuti e informazioni forniti dal Cliente.

Art. 12 — Riservatezza

Le parti mantengono riservate le informazioni commerciali, tecniche ed economiche scambiate in esecuzione del Contratto, per la sua durata e per i 2 anni successivi.

Art. 13 — Disposizioni finali

13.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di [CITTÀ — es. Cagliari].

13.2 Eventuali modifiche alle presenti Condizioni saranno comunicate al Cliente con 30 giorni di anticipo; in caso di dissenso, il Cliente può recedere entro la data di efficacia senza oneri.

13.3 L'eventuale nullità di singole clausole non travolge le restanti. La tolleranza di una parte a inadempimenti dell'altra non costituisce rinuncia ai propri diritti.

13.4 Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente approva specificamente per iscritto le clausole: 2.2 (obbligazione di mezzi), 3.4 (sospensione per morosità), 4.3 (recesso durante la durata minima), 5.2 (assenza di garanzia sulle Richieste), 7.2 (cessazione protezione zona), 11 (limitazione di responsabilità), 13.1 (foro esclusivo).

Per il Cliente: le presenti Condizioni si applicano insieme all'Ordine sottoscritto. Se hai domande su una clausola, scrivici prima di firmare: preferiamo un contratto capito a un contratto firmato in fretta.